venerdì 14 settembre 2012

Sapete leggere l'etichetta di un cosmetico?

Ecco alcune preziose informazioni che UNIPRO fornisce a tutti i consumatori di prodotti cosmetici:

Chi vuole fare una scelta di consumo consapevole in materia di cosmetici ha a disposizione diversi strumenti in grado di aiutarlo. Il più completo, semplice e facilmente accessibile è l’etichetta: per legge, infatti, l’etichetta deve riportare una serie di informazioni utili per il consumatore, il quale, proprio grazie a quanto vi è dichiarato, può fare un uso sicuro e corretto del prodotto.
Le informazioni da riportare sul cosmetico devono essere presenti direttamente sul contenitore del cosmetico e, se presente, sull’imballaggio (scatola) esterno. Quando le dimensioni del prodotto non lo consentono, le informazioni possono essere scritte su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto oppure in un foglio d’istruzioni inserito nella confezione.
In questo caso, però, sul cosmetico dev’essere apposto un simbolo preciso, ossia una mano su di un libro aperto, per indicare che le informazioni sono riportate, ad esempio, nel foglietto allegato. Ma come leggere in modo esatto le indicazioni riportate in etichetta? Ecco alcuni consigli.

Gli obblighi di legge

La legge sui cosmetici prevede una serie di adempimenti precisi anche in questo campo: stabilisce, infatti, che l’etichetta di un cosmetico deve riportare obbligatoriamente alcuni dati, ritenuti necessari per garantire la sicurezza del consumatore. L’azienda cosmetica, solo dopo aver rispettato questi obblighi, può anche aggiungere altre informazioni, personalizzando l’etichetta come meglio crede. Fra le informazioni obbligatorie, quelle più utili per il consumatore sono: l’elenco degli ingredienti (che comprende anche l’eventuale indicazioni delle sostanze identificate come possibili allergizzanti), la data di durata minima, il cosiddetto PaO (periodo post apertura) e le avvertenze previste dalla legge.
L’elenco degli ingredienti secondo il codice INCI
Per legge, l’etichetta deve riportare l’elenco degli ingredienti contenuti nel cosmetico preceduto dalla parola “ingredienti” o “ingredients”. Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione. Questa regola vale per le sostanze che raggiungono concentrazioni superiori o uguali all’1%. Gli ingredienti che sono presenti in percentuale inferiore all’1%, invece, possono esseri indicati in ordine sparso.

Le denominazioni degli ingredienti sono riportate usando un codice internazionale, detto INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients), unico per tutti i paesi della UE ed impiegato in altri paesi, ad esempio USA, Russia, Brasile, Canada, Sudafrica, ecc.
Questa nomenclatura contiene alcuni termini in latino (riferiti ai nomi botanici ed a quelli di ingredienti presenti nella farmacopea), mentre la maggioranza è in inglese e nel caso dei coloranti si utilizzano le numerazioni secondo il Colour Index (es. CI 45430). L’adozione del codice INCI è stata resa obbligatoria dall’1 gennaio 1997 dalla Commissione Europea, nell’ottica di fornire un’ulteriore tutela al consumatore. La persona, infatti, in questo modo può sapere la composizione dei prodotti acquistati non solo in Italia, ma in qualsiasi Paese europeo, individuando l’eventuale presenza di sostanze alle quali è allergica.


E le sostanze profumanti?


Le miscele profumanti e le loro materie prime non devono essere indicati uno a uno, ma semplicemente con i termini “profumo” o “parfum”.
Lo stesso vale per gli aromatizzanti e le loro materie prime, che però vanno indicati con il termine “aroma”.


Le sostanze allergizzanti

Per legge, l’etichetta deve riportare l’elenco di tutti gli ingredienti del cosmetico. Se il cosmetico contiene una delle 26 sostanze che, secondo quanto stabilito dal Comitato Scientifico della Commissione Europea, hanno la potenzialità di indurre reazioni allergiche in percentuali maggiori rispetto ad altre sostanze, queste dovranno essere riportate in etichetta. Si tratta di ingredienti che possono essere presenti in diversi oli essenziali e in altri tipi di derivati botanici.
  • La legge prevede che se il cosmetico contiene una o più di queste sostanze in quantità superiori alle soglie limite, stabilite dal Comitato scientifico stesso, è necessario che siano riportate nella lista degli ingredienti.


Le altre informazioni

La legge stabilisce che l’etichetta deve riportare anche altre informazioni, in particolare:
  • il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico. In caso di contestazioni, controlli, verifiche è così possibile rintracciare la persona responsabile;
  • il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente, espressa in peso (grammi) o in volume (millilitri). L’indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi e per contenitori particolari come le trousse;
  • il numero del lotto di fabbricazione, utile nel caso si dovesse rintracciare una specifica produzione;
  • il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione Europea;
  • la funzione del prodotto, a meno che risulti dalla presentazione dello stesso;
  • le precauzioni particolari per l’impiego: sia quelle indicate negli allegati della legge stessa alla voce “Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta”, sia quelle eventualmente da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare per quelli destinati ai parrucchieri e alle estetiste.

Fonte: ABC cosmetici - UNIPRO


www.experience.is.it


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